IL DIRIGENTE

    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli
articoli 4  e  20  -  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
concernente  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle
persone handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'U.E.  ai  posti  di  lavoro  presso  le pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, recante, tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa, ed in
particolare l'art. 61;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Visto   i  CC.CC.NN.LL.  del  Comparto  Universita'  sottoscritti
rispettivamente  in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo
2002/2005  e  per  il  biennio economico 2002/2003 e in data 28 marzo
2006 per il biennio economico 2004/2005;
    Visto  il  Regolamento  che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli  a  tempo  indeterminato  del personale tecnico-amministrativo,
compresi  i  dirigenti,  presso  questo  Ateneo,  emanato con Decreto
Rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003;
    Visto  il  combinato disposto degli art. 55, comma 5, del vigente
C.C.N.L.  e  2,  commi  4 e 5, del predetto Regolamento in materia di
assunzioni   a   tempo  indeterminato,  secondo  cui  l'accesso  alla
categoria  B  puo'  avvenire nella posizione B3 anziche' all'iniziale
B1,   per   particolari  professionalita'  che  richiedano  ulteriori
requisiti,   oltre   la   scuola   dell'obbligo,  in  relazione  alla
specificita' dell'attivita' lavorativa;
    Visto,   in  particolare,  l'art. 5,  comma  1,  lettera  b)  del
suindicato   Regolamento   di   Ateneo  per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato,  il quale prevede, tra l'altro, che per la categoria B
da  adibire  a mansioni di conducente il limite di eta' e' fissato in
massimo 55 anni;
    Visto  il  decreto  direttoriale  n. 96  del 9 marzo 2007, con il
quale  e'  stata  disposta l'assunzione a tempo indeterminato di n. 4
unita'   di   personale  appartenente  alla  categoria  B,  posizione
economica  B3, con mansioni di conducente, presso questa Universita',
in  possesso  del  diploma  di  istruzione  della scuola dell'obbligo
unitamente  alla  patente  di  guida  di  tipo D ed al certificato di
abilitazione  professionale  (KD) rilasciato dalla Direzione generale
della M.C.T.C.
    Viste  le  note direttoriali prott. n. 8723 e n. 8783 del 9 marzo
2007, con le quali, rispettivamente, sono state attivate le procedure
di  mobilita'  ex  art. 34-bis  decreto legislativo n. 165/2001 ed ex
art. 19  del  vigente  C.C.N.L.  Comparto  Universita' del 27 gennaio
2005, per la copertura dei suindicati posti di categoria B3;
    Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilita',
e'  stata  attivata  la  procedura  di  mobilita'  volontaria  di cui
all'art. 30    del    decreto   legislativo   n. 165/2001,   mediante
pubblicazione nel sito web di Ateneo di apposito avviso;
    Considerato  che  tutte  le predette procedure di mobilita' hanno
avuto esito negativo;
    Accertata   la   vacanza   e  la  disponibilita'  di  n. 4  posti
corrispondenti  alla medesima categoria ed area di cui trattasi nella
pianta organica di Ateneo;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed
il  decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il
Regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/1999;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni  ed  integrazioni  relativo  alla  riserva di posti nei
pubblici  concorsi  a  favore dei volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza  demerito,  anche  al  termine  o  durante  le  eventuali ferme
contratte  nonche'  gli  ufficiali di complemento in ferma biennale e
gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 5,  commi  1 e 2, del gia'
citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 487/94 le riserve
dei  posti,  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di particolari
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta' dei posti messi a concorso e che, se in relazione a tale limite
sia  necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si attua
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Considerato  che  tale  riduzione  proporzionale  si  traduce, in
relazione  ad  ogni  posto da bandire, nel 31% a favore del personale
disabile  beneficiario  della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  nel  19%  a  favore del personale
militare beneficiario del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per  un totale del 50%,
limite legale massimo previsto per le riserve;
    Vista  la  Convenzione  stipulata  in  data  18 settembre 2006 da
questa  Amministrazione  con  i  competenti  Organi  Provinciali  per
l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette di cui
alla  suindicata  legge  n. 68/1999,  con la quale viene garantita la
complessiva  quota  d'obbligo per l'assunzione del suddetto personale
disabile;
    Ritenuto,  pertanto,  tenuto conto anche della peculiarita' delle
mansioni  di  conducente,  di  non riservare alcun posto al personale
disabile;
    Accertato,  inoltre, che risulta una precedente frazione di posto
relativa  ad altri concorsi banditi presso questa Universita' pari al
65% a favore del suddetto personale militare;
    Considerato  che  relativamente  al presente bando tale riduzione
proporzionale  comporta  una  riserva  pari al 76% che si cumula alla
precedente  frazione  di  posto  pari al 65% per un totale del 141% a
favore del predetto personale militare;
      Ritenuto   che   tale   riduzione  proporzionale  determina  la
possibilita'  di  riservare  n. 1  posto  ai soggetti beneficiari del
sopra  menzionato  decreto  legislativo  215/2001,  riportando  per i
successivi  concorsi  una frazione di posto - pari al 41% - che sara'
cumulata  con le frazioni di posto che si determineranno a seguito di
future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
      Ritenuto  necessario  ed  urgente  provvedere alla copertura di
quattro  posti  di  categoria  B,  posizione  economica B3, dell'area
servizi generali e tecnici, con mansioni di conducente, presso questa
Universita'   mediante  emanazione  di  apposito  bando  di  concorso
pubblico,  per  esami, integrando, altresi', le prove concorsuali con
una prova pratico-attitudinale di guida su strada;
    Vista  la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre   2000,   che  ha  confermato  il  disposto  del  decreto
direttoriale    n. 690   dell'11 novembre   1998,   con   particolare
riferimento  alla  devoluzione  al  dirigente  della ripartizione del
personale  della  competenza  all'emanazione  di atti e provvedimenti
relativi alla procedure di selezione del personale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Indizione

    E'  indetto  il  concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di personale da inquadrare nella
categoria  B,  posizione  economica  B3, dell'area servizi generali e
tecnici,  con  mansioni  di conducente, presso questa Universita', di
cui  un  posto  riservato  ai  volontari  in  ferma  breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza  demerito,  anche  al  termine  o durante le eventuali rafferme
contratte,  nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la  ferma  contratta  a  norma  dell'art. 18,  comma  6,  del decreto
legislativo  n. 215/2001,  come  modificato  dal  decreto legislativo
n. 236/2003.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  della  riserva  prevista  dal
presente  articolo  devono  farne  espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio.
    Nel  caso  in  cui  non vi siano candidati riservatari idonei, il
posto messo a concorso sara' libero e verra' ricoperto utilizzando la
graduatoria generale di merito.
    L'Amministrazione  si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere  o  non procedere all'assunzione dei vincitori, in ragione
di  esigenze  attualmente  non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le
Universita'.