Art. 6.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna  prova  una  votazione  di almeno quattordici
ventesimi.
    L'amministrazione  effettuera'  la  relativa comunicazione almeno
venti  giorni  prima della data in cui i candidati dovranno sostenere
la prova stessa.
    Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
    Il colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno quattordici ventesimi.