Art. 7.

                               Titoli

    Sono  valutabili le categorie di titoli descritte nell'allegato 3
del  presente bando, secondo il punteggio ivi descritto. Il punteggio
complessivo non potra' essere superiore a 30 punti.
    Non  saranno  valutati  i  titoli che dovessero pervenire dopo la
data  di  scadenza  del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    E'  onere  del  candidato  produrre in allegato alla domanda ogni
documentazione  ritenuta utile per la valutazione dei titoli. In ogni
caso  dovra'  essere  prodotto  sia  un  curriculum  vitae,  datato e
firmato,   da   cui   sia   possibile   evincere  in  modo  chiaro  e
circostanziato  le esperienze formative e professionali maturate, sia
un   elenco   numerato   dei   titoli   allegati   alla   domanda  di
partecipazione.
    I  titoli  potranno  essere presentati in originale, con apposita
certificazione,  oppure  tramite  dichiarazione  sostitutiva  di atto
notorio  o  autocertificazione  (si  rimanda  all'allegato  4  per la
descrizione  dei  casi  e  delle formalita' richieste dalla normativa
vigente).
    Il  risultato  della valutazione dei titoli sara' reso noto prima
dello  svolgimento  delle  prove  orali, mediante affissione all'albo
della sede d'esame.