Art. 10.

                  Criteri di valutazione dei titoli

    La  determinazione  dei criteri di massima per la valutazione dei
titoli si effettua prima dell'espletamento della prova orale.
    Al   fine  di  pervenire  alla  verifica  della  professionalita'
richiesta  dal  profilo professionale a selezione la commissione deve
effettuare  una valutazione comparata dei curricula e deve, comunque,
prendere in considerazione:
      a) i titoli di carriera;
      b) il curriculum formativo professionale.
    Titoli di carriera (max punti 10).
    Nell'ambito dei titoli di carriera sono valutabili i servizi resi
con  contratti a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni
in  qualifiche  e/o  mansioni  attinenti  al  profilo professionale a
selezione.
    I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.
    Le frazioni d'anno sono valutate in ragione mensile considerando,
come  mese  intero,  periodi continuativi di giorni trenta o frazioni
superiori a quindici giorni.
    I  periodi  di  servizio  prestati a tempo parziale sono valutati
proporzionalmente   all'orario   di  lavoro  previsto  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro.
    In   caso  di  servizi  contemporanei  e'  valutato  quello  piu'
favorevole al candidato.
    Curriculum formativo e professionale (max punti 20).
    Nel   curriculum  formativo  e  professionale  sono  valutate  le
attivita'  professionali e di studio, formalmente documentate, idonee
ad  evidenziare  il livello di qualificazione professionale acquisito
nell'arco  della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione
funzionale   da   conferire.  Sono  valutabili  i  servizi  resi  con
collaborazioni  presso  Pubbliche  amministrazioni  e  presso aziende
private  in  qualifiche  e/o  mansioni  specificamente attinenti alle
mansioni e al profilo a selezione.
    Rientrano  nella  valutazione  del  curriculum  sia gli eventuali
dottorati di ricerca che i master di durata almeno annuale purche' in
materie    attinenti    al   profilo   professionale   a   selezione;
l'abilitazione  professionale;  i corsi di formazione e aggiornamento
professionale  con  riferimento  alla durata e al superamento d'esame
finale.
    Non  viene  valutata  la  partecipazione  a convegni, congressi e
seminari,  anche  come  docente  o  relatore;  non  sono valutati gli
incarichi di insegnamento.
    Non   sono   valutati  i  titoli  richiesti  per  l'accesso  alla
selezione.
    Non  sono  valutabili  le  idoneita'  in  concorsi  relativi alla
categoria o profilo oggetto della selezione o in posizioni funzionali
o categorie inferiori e/o superiori.
    Il  punteggio  relativo  al  curriculum formativo e professionale
attribuito  dalla  commissione deve essere adeguatamente motivato. La
motivazione  deve  essere  riportata  nei  verbali  dei  lavori delle
commissioni.