Art. 12. Valutazione dei servizi e titoli equiparabili I servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli Enti e le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, i servizi e i titoli di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 nella categoria D (ex VII livello o 7ª qualifica funzionale) o nella categoria D, livello Ds (ex livello 8ª-bis od ottava qualifica funzionale), nonche' i servizi e i titoli acquisiti presso le societa' a prevalente partecipazione pubblica e le societa' che traggono finanziamento dal bilancio regionale di cui all'art. 19 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 ed i servizi e i titoli acquisiti presso Enti, Consorzi o Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ovvero presso Aziende costituite da Enti pubblici o Amministrazioni pubbliche, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente avviso. Parimenti i servizi prestati e i titoli acquisiti presso gli enti e amministrazioni di cui al comma precedente, nel profilo professionale e/o posizione funzionale e/o qualifica e/o categoria superiore a quelli indicati al comma precedente, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dal presente avviso. Per le equiparazioni si fa riferimento, ove necessario, al C.C.N.L. 27 gennaio 2000 in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000 ovvero ad altre tabelle pubblicamente valide.