Art. 12.

            Valutazione dei servizi e titoli equiparabili

    I  servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli Enti e
le  aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, i servizi e i
titoli  di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 nella categoria D (ex VII livello
o  7ª  qualifica  funzionale)  o  nella  categoria  D, livello Ds (ex
livello 8ª-bis od ottava qualifica funzionale), nonche' i servizi e i
titoli  acquisiti  presso  le  societa'  a  prevalente partecipazione
pubblica  e  le  societa'  che  traggono  finanziamento  dal bilancio
regionale  di  cui  all'art. 19 della legge regionale 13 aprile 1995,
n. 60  ed  i  servizi  e  i  titoli acquisiti presso Enti, Consorzi o
Aziende  pubbliche  o a partecipazione pubblica ovvero presso Aziende
costituite   da  Enti  pubblici  o  Amministrazioni  pubbliche,  sono
equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l'ARPA
Piemonte  nella  categoria  corrispondente  e  sono  valutati  con  i
punteggi previsti dal presente avviso. Parimenti i servizi prestati e
i  titoli acquisiti presso gli enti e amministrazioni di cui al comma
precedente,  nel  profilo  professionale e/o posizione funzionale e/o
qualifica   e/o  categoria  superiore  a  quelli  indicati  al  comma
precedente,  sono  equiparati  ai  corrispondenti  titoli  e  servizi
acquisiti  presso  l'ARPA  Piemonte  nella categoria corrispondente e
sono  valutati  con  i  punteggi previsti dal presente avviso. Per le
equiparazioni   si   fa  riferimento,  ove  necessario,  al  C.C.N.L.
27 gennaio  2000  in  Gazzetta  Ufficiale  n. 27  del 3 febbraio 2000
ovvero ad altre tabelle pubblicamente valide.