Art. 19.

Disciplina  del  rapporto  di  lavoro,  stato  giuridico,  economico,
                    previdenziale e assistenziale

    I  rapporti  di lavoro dei dipendenti dell'ARPA sono disciplinati
dalle  disposizioni  del  Capo  I,  Titolo II, del Libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell'impresa,
salvi  i  limiti  stabiliti  dal  decreto  legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,   e   successive   modificazioni   e   integrazioni   per  il
perseguimento   degli   interessi  generali  cui  l'organizzazione  e
l'azione  amministrativa  sono  indirizzate.  Al dipendente assunto a
seguito  del  concorso  previsto  dal  presente  bando  si applica il
vigente  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale non
dirigente della sanita'.
    Il  rapporto di lavoro e' a tempo determinato e a tempo pieno per
la  durata  di  mesi  sei, rinnovabile come per legge. Il trattamento
economico spettante e' quello iniziale per il personale ascritto alla
categoria  D  per  i  profili professionali del collaboratore tecnico
professionale del vigente C.C.N.L. del comparto sanita'.
    I  rapporti  individuali  di  lavoro  e  di impiego sono regolati
contrattualmente  secondo i principi stabiliti dall'art. 2, secondo e
terzo  comma  e  45,  secondo  comma del decreto legislativo 30 marzo
2001,   n. 165,   e   successive   modificazioni   e  integrazioni  e
garantiscono   parita'   di   trattamento   contrattuale  e  comunque
trattamenti  non inferiori a quelli previsti dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente.
    Il   dipendente   e'   tenuto   all'osservanza   del   Codice  di
comportamento   dei   dipendenti  di  cui  al  decreto  ministreriale
28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001,
n. 84.
    Nelle  materie  soggette alla disciplina del codice civile, delle
leggi  sul  lavoro  e  dei  contratti  collettivi, l'ARPA opera con i
poteri  del  privato  datore  di  lavoro,  adottando  tutte le misure
inerenti  all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
Si  applica  all'ARPA  la legge 20 maggio 1970, n. 300, come statuito
dall'art. 51   del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  e
successive modificazioni e integrazioni.
    Per  il  trattamento  pensionistico  il personale assunto a tempo
determinato  e'  obbligatoriamente  iscritto  all'I.N.P.D.A.P. Per il
trattamento  di  fine  rapporto  i  nuovi assunti a tempo determinato
saranno     obbligatoriamente     iscritti    all'I.N.P.D.A.P.    Per
l'assicurazione    contro    gli    infortuni    il    personale   e'
obbligatoriamente iscritto all'I.N.A.I.L.
    Il  personale dell'ARPA non puo' esercitare la libera professione
al di fuori delle ipotesi consentite e non puo' assumere esternamente
all'ARPA  stessa incarichi professionali di consulenza, progettazione
e direzione lavori su attivita' in campo ambientale; altri incarichi,
purche'  previsti  dal  vigente  CCNL  e  compatibili con le esigenze
d'ufficio, possono essere autorizzati dal Direttore generale.