Art. 19. Disciplina del rapporto di lavoro, stato giuridico, economico, previdenziale e assistenziale I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ARPA sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate. Al dipendente assunto a seguito del concorso previsto dal presente bando si applica il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente della sanita'. Il rapporto di lavoro e' a tempo determinato e a tempo pieno per la durata di mesi sei, rinnovabile come per legge. Il trattamento economico spettante e' quello iniziale per il personale ascritto alla categoria D per i profili professionali del collaboratore tecnico professionale del vigente C.C.N.L. del comparto sanita'. I rapporti individuali di lavoro e di impiego sono regolati contrattualmente secondo i principi stabiliti dall'art. 2, secondo e terzo comma e 45, secondo comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e garantiscono parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Il dipendente e' tenuto all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti di cui al decreto ministreriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'ARPA opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro. Si applica all'ARPA la legge 20 maggio 1970, n. 300, come statuito dall'art. 51 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. Per il trattamento pensionistico il personale assunto a tempo determinato e' obbligatoriamente iscritto all'I.N.P.D.A.P. Per il trattamento di fine rapporto i nuovi assunti a tempo determinato saranno obbligatoriamente iscritti all'I.N.P.D.A.P. Per l'assicurazione contro gli infortuni il personale e' obbligatoriamente iscritto all'I.N.A.I.L. Il personale dell'ARPA non puo' esercitare la libera professione al di fuori delle ipotesi consentite e non puo' assumere esternamente all'ARPA stessa incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attivita' in campo ambientale; altri incarichi, purche' previsti dal vigente CCNL e compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal Direttore generale.