Art. 7. Commissione esaminatrice Il direttore generale nomina la commissione esaminatrice, che sara' costituita secondo quanto disposto dall'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione esaminatrice effettua la preselezione, da' luogo alla prova orale ed al giudizio sulla stessa e formula la graduatoria finale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di precedenza e di preferenza a parita' di merito a favore di particolari categoria di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.