Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    Il  direttore  generale  nomina  la commissione esaminatrice, che
sara'  costituita  secondo  quanto  disposto  dall'art. 9  del citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    La  commissione  esaminatrice effettua la preselezione, da' luogo
alla prova orale ed al giudizio sulla stessa e formula la graduatoria
finale,  con  l'osservanza  delle  disposizioni vigenti in materia di
precedenza   e  di  preferenza  a  parita'  di  merito  a  favore  di
particolari  categoria  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994.