Art. 5.
    Le  domande  presentate  o  spedite  dopo la scadenza del termine
stabilito  dal  precedente  art. 3  e  le domande inviate alla CONSOB
ovvero a commissioni regionali o provinciali incompetenti non saranno
considerate valide.
    Le  commissioni  regionali  e  provinciali  non  assumono  alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento di recapito indicato
nella  domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne'
per  mancata  restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  in  caso di
spedizione per raccomandata.
    Le  commissioni  regionali  e  provinciali  non  assumono inoltre
alcuna  responsabilita' in caso di trasmissione per fax, di eventuali
domande  non  pervenute, ovvero non pervenute tempestivamente, ovvero
pervenute incomplete o illeggibili.