Art. 4.
                          Titoli valutabili
    1.  Ai  sensi  dell'art. 8  del Regolamento, alla valutazione dei
titoli   e'   riservato  un  punteggio  pari  a  trenta  punti.  Sono
valutabili, purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i
seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
      a) attivita'  lavorativa comunque prestata presso l'Universita'
o altre Pubbliche amministrazioni (punti 0,5 ogni bimestre fino ad un
massimo  di punti 9); ulteriore punteggio per attivita' svolte presso
l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3) - fino
a un massimo di punti 12;
      b) idoneita'  a  precedenti procedure selettive della categoria
di riferimento o superiori - fino a un massimo di punti 6;
      c) altri  titoli a giudizio della commissione: specializzazioni
post   laurea,   compresi   master,   dottorato  ecc.,  attestati  di
qualificazione;  specializzazione  con  esame  finale, pubblicazioni,
borse di studio - fino a un massimo di punti 12.
    2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la
prova  scritta, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
la  prova  stessa e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    3.  Il  risultato  della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'ateneo e presso la sede degli esami.