Art. 7.
       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
    1.  Gli  oneri  finanziari  derivanti  dalla  presente  procedura
gravano  sulle disponibilita' finanziarie del Centro di servizi della
facolta'  di  architettura  e  devono  essere  trasferiti al bilancio
dell'ateneo,  se del caso utilizzando qualunque disponibilita', anche
in  caso di inadempimenti o ritardi da parte di eventuali contraenti,
con   semestralita'   anticipata.   L'assunzione   in   servizio   e'
condizionata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento
di  personale  presso  le  Universita'. Stante le suddette condizioni
l'Amministrazione non garantisce l'assunzione in servizio.
    2.  Il  candidato dichiarato vincitore, stipula con l'Universita'
degli  studi  di  Genova  un  contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
    3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    4.  In  caso  di  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data
stabilita  l'Universita'  provvede  a  depennare  il nominativo dalla
graduatoria.  Il contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di
diritto.
    5.  Il  periodo  di  prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del Regolamento.
    6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    7.  Al  lavoratore  assunto  si  applica il trattamento economico
previsto  per  la categoria D, posizione economica D1, nonche' quello
normativo  previsto  dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei
dipendenti  del comparto Universita' per il personale assunto a tempo
indeterminato,  compatibilmente con la durata del contratto a termine
e le specifiche statuizioni ivi previste.