Art. 12. Graduatorie di merito Sulla base della valutazione dei titoli, dei risultati della prova scritta e della prova orale la commissione esaminatrice forma, in relazione a ciascun profilo, la graduatoria di merito delle seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, di cui al precedente art. 7, conseguito dai candidati ammessi a sostenere la prova orale e che l'abbiano superata. Ai fini della graduatoria finale, sono valutati i titoli di precedenza e preferenza stabiliti da disposizioni di legge vincolanti per l'Autorita', dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso e in relazione ai quali sia stata prodotta la documentazione che ne attesti il possesso con le modalita' di cui all'art. 3. Qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo in graduatoria, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. Le graduatorie finali sono approvate con delibera dell'Autorita'. Dell'approvazione delle graduatorie viene data comunicazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». I vincitori del concorso sono assunti in prova con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione. L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie di merito per esigenze che dovessero manifestarsi entro due anni dall'approvazione delle graduatorie stesse.