Art. 4. Esclusione dal concorso L'ammissione al concorso avviene con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. Sono esclusi dal concorso i candidati che hanno presentato domanda di ammissione: a) oltre il termine stabilito dal precedente art. 3; b) con modalita' diversa da quelle previste dal precedente art. 3; c) priva della sottoscrizione autografa in originale; d) dalla quale, per incompletezza, irregolarita' o errore nei dati dichiarati non risulti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; e) priva della copia fotostatica del documento di identita' ovvero del provvedimento attestante l'equipollenza del titolo di studio estero nei casi previsti; f) non rispondente a tutte le disposizioni prescritte, a pena di esclusione, dal presente bando. Sono, altresi' esclusi dal concorso, i candidati: g) che non riportino la votazione minima prevista per il superamento di ciascuna prova concorsuale; h) ammessi al concorso i quali non si presentino alle prove ovvero i quali prima dell'inizio delle prove medesime, non siano in grado di esibire alcun documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. L'esclusione dal concorso e' disposta dall'Autorita' con provvedimento motivato ed e' comunicata per iscritto agli interessati al recapito da essi indicato nella domanda salvo il caso di cui al precedente punto h).