Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice per ciascun profilo o congiuntamente per piu' profili del concorso pubblico e' composta da esperti di provata competenza, che non siano componenti dell'organo di vertice e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali. Il Presidente e' scelto tra i consiglieri della Magistratura amministrativa, ordinaria o contabile, gli Avvocati dello Stato o i dirigenti dello Stato o di enti pubblici, i professori universitari, anche in quiescenza. Le funzioni di Segretario sono affidate ad un dipendente scelto dall'Autorita' fra i dirigenti e i funzionari dell'Autorita' stessa, anche in posizione di comando o distacco. La commissione puo' essere integrata da membri aggiunti su richiesta del Presidente della commissione.