Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione esaminatrice per ciascun profilo o congiuntamente
per  piu'  profili  del  concorso  pubblico e' composta da esperti di
provata competenza, che non siano componenti dell'organo di vertice e
che   non   siano   rappresentanti   sindacali   o   designati  dalle
organizzazioni sindacali.
    Il  Presidente  e'  scelto  tra  i consiglieri della Magistratura
amministrativa,  ordinaria  o contabile, gli Avvocati dello Stato o i
dirigenti  dello Stato o di enti pubblici, i professori universitari,
anche in quiescenza.
    Le  funzioni  di Segretario sono affidate ad un dipendente scelto
dall'Autorita'  fra i dirigenti e i funzionari dell'Autorita' stessa,
anche  in posizione di comando o distacco. La commissione puo' essere
integrata  da  membri  aggiunti  su  richiesta  del  Presidente della
commissione.