Art. 10.

                             Prova orale

    Sono  ammessi  alla prova orale i candidati che hanno ottenuto un
punteggio  pari  almeno  a  18/30 nella prova scritta. La prova orale
consiste in un colloquio diretto a valutare l'idoneita' dei candidati
rispetto alla posizione per la quale concorrono, con riferimento agli
aspetti attitudinali e professionali e verte:
      a)   sulla   conoscenza  di  elementi  generali  relativi  alle
Autorita'  amministrative indipendenti, con particolare riferimento a
quelli  relativi  all'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas ed
alla  sua  attivita',  desumibili  dalla  legge  istitutiva  e  dalle
Relazioni  annuali  dell'Autorita',  disponibili  sul  sito internet:
www.autorita.energia.it;
      b)  sulle conoscenze delle discipline inerenti la posizione per
la quale si concorre, come precisate nel precedente art. 9.
    Nel  corso  della prova orale la commissione esaminatrice procede
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese.
    La  prova orale si intende superata con una votazione pari almeno
a 24/40.