Art. 10. Prova orale Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari almeno a 18/30 nella prova scritta. La prova orale consiste in un colloquio diretto a valutare l'idoneita' dei candidati rispetto alla posizione per la quale concorrono, con riferimento agli aspetti attitudinali e professionali e verte: a) sulla conoscenza di elementi generali relativi alle Autorita' amministrative indipendenti, con particolare riferimento a quelli relativi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed alla sua attivita', desumibili dalla legge istitutiva e dalle Relazioni annuali dell'Autorita', disponibili sul sito internet: www.autorita.energia.it; b) sulle conoscenze delle discipline inerenti la posizione per la quale si concorre, come precisate nel precedente art. 9. Nel corso della prova orale la commissione esaminatrice procede all'accertamento della conoscenza della lingua inglese. La prova orale si intende superata con una votazione pari almeno a 24/40.