Art. 4.

                       Esclusione dal concorso

    L'ammissione  al  concorso  avviene  con la piu' ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
    Sono  esclusi  dal  concorso  i  candidati  che  hanno presentato
domanda di ammissione:
      a) oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;
      b) con  modalita'  diversa  da  quelle  previste dal precedente
art. 3;
      c) priva della sottoscrizione autografa in originale;
      d) dalla  quale,  per incompletezza, irregolarita' o errore nei
dati  dichiarati non risulti il possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione al concorso;
      e) priva  della  copia  fotostatica  del documento di identita'
ovvero  del  provvedimento  attestante  l'equipollenza  del titolo di
studio estero nei casi previsti;
      f) non  rispondente  a tutte le disposizioni prescritte, a pena
di esclusione, dal presente bando.
    Sono, altresi' esclusi dal concorso, i candidati:
      g) che  non  riportino  la  votazione  minima  prevista  per il
superamento di ciascuna prova concorsuale;
      h) ammessi  al  concorso  i  quali non si presentino alle prove
ovvero  i  quali prima dell'inizio delle prove medesime, non siano in
grado   di   esibire  alcun  documento  di  riconoscimento  ai  sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    L'esclusione   dal   concorso   e'  disposta  dall'Autorita'  con
provvedimento motivato ed e' comunicata per iscritto agli interessati
al  recapito  da  essi indicato nella domanda salvo il caso di cui al
precedente punto h).