Art. 6. Eventuale prova preselettiva In relazione al numero dei candidati ammessi al concorso, l'Amministrazione valuta la possibilita' che le prove concorsuali per uno o entrambi i profili siano precedute da una prova preselettiva. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva l'Ammini-strazione puo' avvalersi dell'ausilio di societa' esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva sono resi noti tramite apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale «Concorsi ed esami» (cfr. successivo art. 11) e divulgato altresi' mediante il sito internet dell'Autorita'. La predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della data e luogo di svolgimento della eventuale prova preselettiva, ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi a sostenerla. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 4 sono ammessi a sostenere la prova preselettiva con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'assunzione di cui al presente bando. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per ogni partecipante, sono resi noti di norma entro lo stesso giorno di svolgimento della prova stessa, presso la sede di espletamento della prova medesima ovvero nei termini e con le modalita' comunicati ai candidati il giorno della prova. In caso di svolgimento della prova preselettiva, sono ammessi alla prova scritta solo i primi 30 (trenta) candidati in ordine decrescente di punteggio. In caso di punteggio ex aequo al trentesimo posto, sono ammessi altresi' tutti i candidati eventualmente classificatisi al trentesimo posto. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e' preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso.