Art. 7.

    Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame

    Fatto  salvo  quanto  previsto  al precedente art. 6, il concorso
pubblico  si  articola  nella  valutazione  dei  titoli, in una prova
scritta e in una prova orale.
    La  commissione  esaminatrice  dispone  complessivamente di punti
100, da attribuire come segue:
     fino ad un massimo di punti 30 per la valutazione dei titoli;
     fino ad un massimo di punti 30 per la prova scritta;
     fino ad un massimo di punti 40 per la prova orale.
    Il  punteggio  complessivo  di  ciascun  candidato e' determinato
dalla  somma  dei  punteggi  conseguiti nella valutazione dei titoli,
nella prova scritta e nella prova orale.