Art. 7. Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, il concorso pubblico si articola nella valutazione dei titoli, in una prova scritta e in una prova orale. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di punti 100, da attribuire come segue: fino ad un massimo di punti 30 per la valutazione dei titoli; fino ad un massimo di punti 30 per la prova scritta; fino ad un massimo di punti 40 per la prova orale. Il punteggio complessivo di ciascun candidato e' determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.