Art. 8. Valutazione dei titoli e criteri La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli secondo i criteri descritti di seguito. I titoli sono costituiti da quelli indicati nelle seguenti categorie: A) esperienze professionali di cui all'art. 2, lettera C, per periodi eccedenti quelli minimi valutati per l'ammissione al concorso: fino a un massimo di 25 punti, cumulabili anche fra periodi diversi, assegnati dalla commissione esaminatrice fino ad un massimo di 5 punti per anno, in ragione del grado di attinenza alla posizione per cui si concorre. Al riguardo, costituisce titolo l'essere stati stagisti presso l'Autorita' con valutazione positiva, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento dell'Autorita' per tesi di laurea, borse di studio, praticantato, collaborazioni in attivita' di ricerca (deliberazione n. 181/04). I periodi sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi e attestati da autocertificazione del candidato come previsto dal precedente art. 3. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno. Al fine della suddetta valutazione, la commissione, fermo restando quanto stabilito nell'art. 2 del presente bando, detrae il requisito minimo di ammissione dalle esperienze che attribuirebbero, in fase di valutazione, il minor punteggio. B) ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente la posizione per cui si concorre: fino ad un massimo di 5 punti. Sono considerati, qualora risultanti da atti formali o da dichiarazioni sostitutive ai sensi della normativa vigente, i seguenti titoli in base ai criteri indicati: 1) diploma di dottorato di ricerca attinente la posizione per cui si concorre: fino ad un massimo di punti 3; 2) specializzazioni conseguite a seguito del perfezionamento di corsi post-lauream della durata di almeno un anno accademico, presso istituti di istruzione universitaria italiana o esteri; abilitazioni professionali attinenti le discipline della posizione per cui si concorre: fino ad un massimo di punti 2; 3) ulteriori diplomi di laurea rispetto a quello richiesto per l'ammissione al concorso: fino ad un massimo di punti 1; 4) Ogni altro significativo titolo a giudizio insindacabile della Commissione: fino ad un massimo di punti 1. Si richiama l'attenzione sul fatto che la mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo puo' costituire causa di esclusione della valutazione delle singole esperienze. La valutazione dei titoli viene effettuata successivamente alla correzione delle prove scritte, per i candidati ammessi alla prova orale. Il risultato della valutazione dei titoli dei candidati ammessi al concorso viene reso nota agli interessati non oltre la data fissata per l'inizio della prova orale, prima dell'effettuazione della stessa.