Art. 5.
    All'art. 6   comma   2,  la  lettera  c)  e'  cosi'  rettificata:
sostituire  alla  lettera  b)  la  lettera  d)  pertanto  leggasi: le
pubblicazioni,  i  rapporti  tecnici  e  i brevetti di cui all'art. 4
comma  4  lettera  d)  massimo punti 40 con un massimo di punti 4 per
ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico, o brevetto.