Art. 5. All'art. 6 comma 2, la lettera c) e' cosi' rettificata: sostituire alla lettera b) la lettera d) pertanto leggasi: le pubblicazioni, i rapporti tecnici e i brevetti di cui all'art. 4 comma 4 lettera d) massimo punti 40 con un massimo di punti 4 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico, o brevetto.