Art. 5. Prove di ammissione Le prove di esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Le prove di ammissione consisteranno in una prova scritta e un colloquio che potranno svolgersi in lingua italiana o in altra lingua straniera concordata con la commissione esaminatrice. Il candidato dovra', comunque, dimostrare la conoscenza almeno passiva di due lingue straniere. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. La commissione esaminatrice avra' a disposizione 20 punti cosi' ripartiti: 10 punti per la prova scritta; 10 punti per la prova orale. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 7/10. La prova orale si intendera' superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 7/10. L'indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui si terranno le prove sara' resa nota almeno venti giorni prima del loro svolgimento con avviso pubblicato in Internet, alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm, come previsto dall'art. 20 del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.