Art. 5.

                         Prove di ammissione

    Le  prove  di  esame  sono  intese  ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
    Le  prove  di  ammissione consisteranno in una prova scritta e un
colloquio che potranno svolgersi in lingua italiana o in altra lingua
straniera  concordata  con  la commissione esaminatrice. Il candidato
dovra',  comunque,  dimostrare  la  conoscenza  almeno passiva di due
lingue straniere.
    Per  sostenere  le  prove  i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
    La  commissione  esaminatrice avra' a disposizione 20 punti cosi'
ripartiti:
      10 punti per la prova scritta;
      10 punti per la prova orale.
    Saranno  ammessi  alla  prova  orale  i candidati che nella prova
scritta abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 7/10.
    La  prova orale si intendera' superata con il conseguimento di un
punteggio pari o superiore a 7/10.
    L'indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui si terranno
le  prove  sara'  resa  nota  almeno  venti  giorni  prima  del  loro
svolgimento   con   avviso   pubblicato  in  Internet,  alla  pagina:
http://portale.unitn.it/ic/dott/ss.htm,  come  previsto  dall'art. 20
del  regolamento  di  Ateneo  in  materia  di  scuole di dottorato di
ricerca.