Art. 6.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna  prova  una  votazione  di almeno quattordici
ventesimi o equivalente.
    Il colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno quattordici ventesimi o equivalente.