Art. 9.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    La  votazione  complessiva  sara'  determinata  dalla  somma  del
punteggio  conseguito  nella  valutazione dei titoli con la media dei
voti riportati nelle prime due prove scritte e la votazione riportata
nella prova orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito,  formata  sulla  base  della  votazione  complessiva, tenuto,
altresi', conto delle precedenze e preferenze a parita' di merito.
    La  graduatoria  di  merito,  unitamente  a quella del vincitore,
sara' approvata con decreto del Direttore amministrativo e pubblicata
all'Albo  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di Foggia. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per un termine di ventiquattro
mesi  dalla  data  della  sopra  citata  pubblicazione  per eventuali
coperture  di  posti  per  i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.