Art. 9. Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8. La votazione complessiva sara' determinata dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle prime due prove scritte e la votazione riportata nella prova orale. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base della votazione complessiva, tenuto, altresi', conto delle precedenze e preferenze a parita' di merito. La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore, sara' approvata con decreto del Direttore amministrativo e pubblicata all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Foggia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopra citata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.