Art. 5.

                     Conferimento dell'incarico

    L'incarico  sara' conferito dal direttore generale sulla base del
parere   espresso  da  parte  dell'apposita  commissione  di  esperti
nominata   con  le  modalita'  ed  i  criteri  previsti  dal  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,  cosi'  come  integrato  dal
decreto legislativo n. 229/1999. La commissione predisporra' l'elenco
degli   idonei   previo  colloquio  e  valutazione  del  «curriculum»
professionale  degli  interessati.  La  data  e la sede del colloquio
saranno  comunicate  agli  ammessi  tramite  lettera raccomandata con
ricevuta  di ritorno al recapito indicato nella domanda. Il colloquio
e'   diretto  alla  valutazione  delle  capacita'  professionali  del
candidato  nella  specifica  disciplina  con  riferimento  anche alle
esperienze  professionali documentate, nonche' all'accertamento delle
capacita'  gestionali,  organizzative  e  di  direzione del candidato
stesso   con   riferimento   all'incarico  da  svolgere.  La  mancata
presentazione  al  colloquio  equivale  a  rinuncia.  Secondo  quanto
stabilito  dal comma 5 dell'art. 15-quinquies del decreto legislativo
n. 502/1992  gli  incarichi  di  direzione  di  struttura, semplice o
complessa,  implicano  il rapporto di lavoro esclusivo. L'incarico ha
durata  quinquennale, da' titolo a specifico trattamento economico ed
e'  rinnovabile.  Il  vincitore  dell'incarico  sara'  tenuto,  quale
direttore  della  struttura  complessa  di  «ostetricia  ginecologia»
dell'Ospedale  unico  plurisede  dell'A.S.L. 14, a svolgere attivita'
presso  i  Presidi  ospedalieri  di  Verbania,  Domodossola e Omegna.
Poiche'  l'assegnazione  dell'incarico  non  modifica le modalita' di
cessazione  del  rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di  eta',  la  durata  dello stesso, in tali casi, viene correlata al
raggiungimento  del predetto limite. Ai sensi della normativa vigente
l'assegnatario  dell'incarico  tenuto  ad  acquisire  l'attestato  di
formazione  manageriale  frequentando  e  superando  specifico  corso
regionale  cosi'  come  previsto  dall'art. 16-quinquies  del decreto
legislativo  n. 502/1992. Il rapporto di lavoro si costituira' con la
stipulazione  del  contratto  individuale  di  lavoro  ai sensi della
normativa  contrattuale dell'area dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale  di  riferimento  e potra' perfezionarsi con il superamento
del  divieto  imposto  dalla  circolare  regionale  prot. n. 1136 del
4 aprile  2006.  Il  rinnovo  ed il mancato rinnovo sono disposti con
provvedimento   motivato  del  direttore  generale,  previa  verifica
(effettuata  da  un  collegio tecnico nominato dal direttore generale
stesso   ai  sensi  della  normativa  richiamata)  del-l'espletamento
dell'incarico,  con  riferimento  agli  obiettivi  affidati  ed  alle
risorse  attribuite.  Il  dirigente  non  confermato nell'incarico e'
destinato  ad  altra  funzione  con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.