Art. 5. Conferimento dell'incarico L'incarico sara' conferito dal direttore generale sulla base del parere espresso da parte dell'apposita commissione di esperti nominata con le modalita' ed i criteri previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come integrato dal decreto legislativo n. 229/1999. La commissione predisporra' l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del «curriculum» professionale degli interessati. La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al recapito indicato nella domanda. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. Secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 15-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. L'incarico ha durata quinquennale, da' titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Il vincitore dell'incarico sara' tenuto, quale direttore della struttura complessa di «ostetricia ginecologia» dell'Ospedale unico plurisede dell'A.S.L. 14, a svolgere attivita' presso i Presidi ospedalieri di Verbania, Domodossola e Omegna. Poiche' l'assegnazione dell'incarico non modifica le modalita' di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di eta', la durata dello stesso, in tali casi, viene correlata al raggiungimento del predetto limite. Ai sensi della normativa vigente l'assegnatario dell'incarico tenuto ad acquisire l'attestato di formazione manageriale frequentando e superando specifico corso regionale cosi' come previsto dall'art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. Il rapporto di lavoro si costituira' con la stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi della normativa contrattuale dell'area dirigenziale del Servizio sanitario nazionale di riferimento e potra' perfezionarsi con il superamento del divieto imposto dalla circolare regionale prot. n. 1136 del 4 aprile 2006. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato del direttore generale, previa verifica (effettuata da un collegio tecnico nominato dal direttore generale stesso ai sensi della normativa richiamata) del-l'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. Il dirigente non confermato nell'incarico e' destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.