Art. 11. Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale 1. I candidati potranno chiedere, con spese a loro carico, la restituzione dei documenti e/o dei titoli che abbiano prodotto o inviato in originale solo dopo la fine della presente procedura selettiva ed, in ogni caso, entro sei mesi dall'espletamento della procedura. La restituzione viene effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, l'Istituto non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.