Art. 11.

  Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale

    1.  I  candidati  potranno  chiedere, con spese a loro carico, la
restituzione  dei  documenti  e/o  dei  titoli che abbiano prodotto o
inviato  in  originale  solo  dopo  la  fine della presente procedura
selettiva  ed,  in  ogni caso, entro sei mesi dall'espletamento della
procedura.   La   restituzione   viene   effettuata  salvo  eventuale
contenzioso  in  atto. Trascorso tale termine, l'Istituto non e' piu'
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.