Art. 10.

               Corso di formazione e nomina ad agente

    1.  Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto
a   permettere   il   conseguimento   dell'istruzione   professionale
necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di
polizia,  antincendio,  di  protezione  civile  e  di  controllo  del
territorio.  I programmi e le modalita' di svolgimento del corso sono
fissati  con  decreti  del Capo del Corpo forestale dello Stato e, in
subordine, con decreto del direttore della Scuola del Corpo forestale
dello Stato.
    2.  Agli  allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete,
ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
il  trattamento  economico  previsto  per  gli  allievi  agenti della
Polizia di Stato.
    3.  Gli  allievi  agenti  frequentanti  il  corso  che presentino
apposita  rinuncia  allo  stesso  sono  dimessi  dal corso stesso con
cessazione immediata di ogni rapporto con l'amministrazione.
    4.  Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di
assenza,  nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate all'art.
5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
    5.  Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono
sostenere  gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto
del  Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non
superano  gli  esami  finali sono dimessi dal corso con cessazione di
ogni  rapporto con l'amministrazione. Gli allievi agenti che superano
gli  esami finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale
del  corso,  agenti  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  prestano
giuramento.