Art. 10. Corso di formazione e nomina ad agente 1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto a permettere il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di polizia, antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso sono fissati con decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato e, in subordine, con decreto del direttore della Scuola del Corpo forestale dello Stato. 2. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il trattamento economico previsto per gli allievi agenti della Polizia di Stato. 3. Gli allievi agenti frequentanti il corso che presentino apposita rinuncia allo stesso sono dimessi dal corso stesso con cessazione immediata di ogni rapporto con l'amministrazione. 4. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di assenza, nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate all'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. 5. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non superano gli esami finali sono dimessi dal corso con cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. Gli allievi agenti che superano gli esami finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale del corso, agenti del Corpo forestale dello Stato e prestano giuramento.