Art. 5.

              Commissione per la valutazione dei titoli

    1.  Alla valutazione dei titoli provvede una commissione nominata
dal Capo del Corpo forestale dello Stato cosi' composta:
      un   funzionario   del   Corpo   con   qualifica  dirigenziale,
presidente;
      il   responsabile  dell'Ufficio  di  coordinamento  del  Gruppo
sportivo forestale, membro;
      un  funzionario addetto alla competente divisione del personale
con  qualifica  non  inferiore  a  vice  questore aggiunto forestale,
membro;
      un  direttore  tecnico  di  una  sezione  sportiva  del  Gruppo
sportivo forestale, membro;
      un  appartenente  al  ruolo degli ispettori del Corpo forestale
dello Stato o qualifiche equiparate, segretario.
    2.  La  commissione  puo'  avvalersi  altresi' di membri tecnici,
appositamente  nominati  per  la valutazione dei titoli delle singole
discipline/specialita'.
    3.  La  commissione procede alla valutazione dei titoli secondo i
criteri di cui al successivo art. 6.