Art. 5. Valutazione dei titoli e delle prove di esame I titoli e le prove di esame saranno valutati in applicazione dello speciale regolamento comunale vigente: Punteggio. 1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: a) punti 30 per ciascuna prova scritta; b) punti 30 per ciascuna prova pratica; c) punti 30 per ciascuna prova orale; d) punti 10 per i titoli. Valutazione dei titoli. 1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati, sono cosi ripartiti: I Categoria - Titoli di studio punti: 4 II Categoria - Titoli di servizio punti: 4 III Categoria - Curriculum formativo e professionale punti: 1 IV Categoria - Titoli vari e culturali punti: 1 Tornano punti 10 2. La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame. Valutazione dei titoli di studio. 1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue: ----> vedere tabella a pag. 102 della G.U. <---- 2. Nessun particolare punteggio sara' attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari. Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare. 1. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono cosi attribuiti: a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso: (per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni) a.1 - stessa categoria o superiore punti: 0,25; a.2 - in categoria inferiore punti: 0,15; b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso: (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) b.1 - stessa categoria o superiore punti: 0,20; b.2 - in categoria inferiore punti: 0,10; c) servizio militare: in applicazione dell'art. 77, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni ed integrazioni, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, sono valutati come segue: servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente lettera a.1); servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale e di militare o carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lettera b.1). 2. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione del detto punteggio. 3. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 4. I servizi prestati in piu' periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio. 5. Nessuna valutazione sara' data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. Valutazione del curriculum professionale. 1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneita' e tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attivita' di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonche' gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Valutazione dei titoli vari. 1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti.