Art. 5.

            Valutazione dei titoli e delle prove di esame

    I  titoli  e  le  prove di esame saranno valutati in applicazione
dello speciale regolamento comunale vigente:
    Punteggio.
    1.   La   commissione  dispone,  complessivamente,  dei  seguenti
punteggi:
      a) punti 30 per ciascuna prova scritta;
      b) punti 30 per ciascuna prova pratica;
      c) punti 30 per ciascuna prova orale;
      d) punti 10 per i titoli.
    Valutazione dei titoli.
    1.  Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro
categorie  ed  i  complessivi  10  punti ad essi riservati, sono cosi
ripartiti:
    I Categoria - Titoli di studio punti: 4
    II Categoria - Titoli di servizio punti: 4
    III Categoria - Curriculum formativo e professionale punti: 1
    IV Categoria - Titoli vari e culturali punti: 1
Tornano punti 10
    2. La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame.
    Valutazione dei titoli di studio.
    1.  I  complessivi  4  punti  disponibili  per i titoli di studio
saranno attribuiti come dal prospetto che segue:

          ----> vedere tabella a pag. 102 della G.U. <----

    2.  Nessun  particolare  punteggio  sara' attribuito ai titoli di
studio  superiori  a  quello  richiesto  per l'ammissione, titoli che
saranno valutati fra i titoli vari.
    Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare.
    1.  I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono
cosi attribuiti:
      a) servizio  prestato  nella  stessa area del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni)
        a.1 - stessa categoria o superiore punti: 0,25;
        a.2 - in categoria inferiore punti: 0,15;
      b) servizio  prestato  in  area  diversa  da quella del posto a
concorso: (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
        b.1 - stessa categoria o superiore punti: 0,20;
        b.2 - in categoria inferiore punti: 0,10;
      c) servizio  militare:  in  applicazione  dell'art. 77, settimo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  i periodi di
effettivo  servizio  militare di leva, di richiamo alle armi di ferma
volontaria  e  di  rafferma, prestati presso le Forze armate e l'Arma
dei carabinieri, sono valutati come segue:
      servizio  effettivo  prestato  con  il grado di sottufficiale o
superiore, come servizio specifico (precedente lettera a.1);
      servizio  effettivo  prestato  con  grado inferiore a quello di
sottufficiale e di militare o carabiniere semplice, come servizio non
specifico (precedente lettera b.1).
    2.  La  copia  del  foglio  matricolare  dello  stato di servizio
costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione del detto
punteggio.
    3.  I  servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi
criteri, in proporzione.
    4.  I  servizi  prestati  in  piu'  periodi saranno sommati prima
dell'attribuzione del punteggio.
    5.  Nessuna  valutazione  sara'  data  ai  servizi  prestati alle
dipendenze di privati.
    Valutazione del curriculum professionale.
    1.  Nel  curriculum  formativo  e professionale, sono valutate le
attivita'  professionali  e  di  studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee
ad   evidenziare,   ulteriormente,   il   livello  di  qualificazione
professionale  acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche
rispetto   alla  posizione  funzionale  da  conferire,  ivi  comprese
idoneita'  e  tirocini  non  valutabili  in norme specifiche. In tale
categoria  rientrano  le  attivita'  di  partecipazione  a congressi,
convegni,  seminari,  anche  come  docente  o  relatore,  nonche' gli
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
    Valutazione dei titoli vari.
    1.  Saranno  valutati  in  questa  categoria, a discrezione della
Commissione,  tutti  gli  altri  titoli  che non siano classificabili
nelle categorie precedenti.