Art. 11. Valutazione dei titoli I titoli di servizio, cultura e vari dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione alla procedura selettiva. Non saranno presi in considerazione i titoli, o l'autocertificazione del possesso degli stessi, pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda, totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli e' di dieci punti cosi' suddivisi: a) titoli di studio punti 4,00; b) titoli di servizio punti 6,00. A) Valutazione dei titoli di studio A.1) I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come da prospetto seguente: Titoli espressi in decimi: 6,00 - 6,49 VAL.1, 6,50 - 7,49 VAL.2, 7,50 - 8,49 VAL.3, 8,50 - 10 VAL.4. Titoli espressi in sessantesimi: 36 - 39 VAL.1, 40 - 45 VAL.2, 46 - 54 VAL.3, 55 - 60 VAL.4. Titoli espressi in centesimi: 60 - 69 VAL.1, 70 - 79 VAL.2, 80 - 89 VAL.3, 90 - 100 VAL.4. Titoli di laurea espressi in centodecimi: 66 - 70 VAL.1, 71 - 85 VAL.2, 86 - 100 VAL.3, 101 - 110 e lode VAL.4. Espressi in centesimi: 60 - 75 VAL.1, 76 - 90 VAL.2, 91 - 95 VAL.3, 96 - 100 VAL.4. Titoli espressi con giudizio complessivo: sufficiente 1, buono 2, distinto 3, ottimo 4. A.2.) Nessun particolare punteggio sara' attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione. B) Valutazione dei titoli di servizio per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6.