Art. 11.

                       Valutazione dei titoli

    I  titoli  di  servizio, cultura e vari dovranno essere posseduti
alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito per l'inoltro delle
domande di ammissione alla procedura selettiva.
    Non    saranno    presi    in    considerazione   i   titoli,   o
l'autocertificazione  del  possesso  degli stessi, pervenuti oltre il
termine  stabilito  per  la  presentazione  della domanda, totale del
punteggio disponibile per la valutazione dei titoli e' di dieci punti
cosi' suddivisi:
      a) titoli di studio punti 4,00;
      b) titoli di servizio punti 6,00.
      A) Valutazione dei titoli di studio
    A.1)  I  complessivi  4  punti disponibili per i titoli di studio
saranno attribuiti come da prospetto seguente:
    Titoli espressi in decimi:
      6,00 - 6,49 VAL.1,
      6,50 - 7,49 VAL.2,
      7,50 - 8,49 VAL.3,
      8,50 - 10 VAL.4.
    Titoli espressi in sessantesimi:
      36 - 39 VAL.1,
      40 - 45 VAL.2,
      46 - 54 VAL.3,
      55 - 60 VAL.4.
    Titoli espressi in centesimi:
      60 - 69 VAL.1,
      70 - 79 VAL.2,
      80 - 89 VAL.3,
      90 - 100 VAL.4.
    Titoli di laurea espressi in centodecimi:
      66 - 70 VAL.1,
      71 - 85 VAL.2,
      86 - 100 VAL.3,
      101 - 110 e lode VAL.4.
    Espressi in centesimi:
      60 - 75 VAL.1,
      76 - 90 VAL.2,
      91 - 95 VAL.3,
      96 - 100 VAL.4.
    Titoli espressi con giudizio complessivo: sufficiente 1, buono 2,
distinto 3, ottimo 4.
    A.2.)  Nessun particolare punteggio sara' attribuito ai titoli di
studio superiori a quello richiesto per l'ammissione.
    B) Valutazione dei titoli di servizio per ciascun periodo di nove
mesi  prestato  con  rapporto  a  tempo  indeterminato  e per ciascun
periodo  di  novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato
sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6.