Art. 12.

                        Titoli di preferenza

    A  parita'  di  punteggio  in  graduatoria i titoli di preferenza
sono:
      a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
      b) gli orfani di guerra;
      c) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      d)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      e) i feriti in combattimento;
      f)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      g)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      h) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      i)  i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      j)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      k)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      l)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      m)   coloro   che   abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
        n) i coniugi e i non coniugi con riguardo al numero dei figli
a carico;
      o) gli invalidi civili;
      p)  i militari e i volontari delle forze armate congedati senza
demerito  al  termine  della  ferma di leva prolungata e volontaria o
rafferma;
      q) coloro che siano stati adibiti in progetti socialmente utili
qualora  sia  richiesta  la medesima professionalita' con la quale il
soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal numero di figlia carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o no;
      b) dalla minore eta'.