Art. 12. Titoli di preferenza A parita' di punteggio in graduatoria i titoli di preferenza sono: a) gli insigniti di medaglia al valore militare; b) gli orfani di guerra; c) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; d) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; e) i feriti in combattimento; f) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; g) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; h) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; j) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; k) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; l) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; m) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; n) i coniugi e i non coniugi con riguardo al numero dei figli a carico; o) gli invalidi civili; p) i militari e i volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma di leva prolungata e volontaria o rafferma; q) coloro che siano stati adibiti in progetti socialmente utili qualora sia richiesta la medesima professionalita' con la quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero di figlia carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o no; b) dalla minore eta'.