Art. 5. Preselezione Alla prova selettiva e' ammesso un numero di candidati pari al quintuplo dei posti messi a selezione, di cui il 60% riservato ai sensi dell'art. 2 del presente bando, risultanti da una graduatoria che verra' predisposta valutando i seguenti titoli: votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto per un punteggio massimo di 4 punti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera a) e 42 del regolamento provinciale di organizzazione degli uffici e dei servizi; precedenti rapporti di pubblico impiego a tempo indeterminato e determinato, purche' non si siano conclusi per demerito, con l'attribuzione del punteggio massimo di 6 punti ai sensi dell'art. 72, comma 5, del vigente regolamento provinciale di organizzazione degli uffici e dei servizi. A parita' di punteggio precede in graduatoria il candidato piu' giovane di eta' (art. 3, comma 7, legge n. 127/1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, legge n. 191/1998); In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.