Art. 5.

                            Preselezione

    Alla  prova  selettiva  e' ammesso un numero di candidati pari al
quintuplo  dei  posti  messi  a selezione, di cui il 60% riservato ai
sensi  dell'art. 2  del presente bando, risultanti da una graduatoria
che verra' predisposta valutando i seguenti titoli:
      votazione  riportata  nel  conseguimento  del  titolo di studio
richiesto  per  un  punteggio  massimo  di  4  punti  ai  sensi degli
articoli 72,  comma 1, lettera a) e 42 del regolamento provinciale di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
      precedenti rapporti di pubblico impiego a tempo indeterminato e
determinato,   purche'  non  si  siano  conclusi  per  demerito,  con
l'attribuzione   del   punteggio   massimo   di   6  punti  ai  sensi
dell'art. 72,   comma  5,  del  vigente  regolamento  provinciale  di
organizzazione degli uffici e dei servizi.
    A  parita'  di punteggio precede in graduatoria il candidato piu'
giovane  di eta' (art. 3, comma 7, legge n. 127/1997, come modificato
dall'art. 2,  comma  9,  legge  n. 191/1998);  In  nessun  caso  sono
valutati  i  periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato
luogo a trattamento pensionistico.