Art. 7.

       Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda

    La   domanda   deve   contenere   le   seguenti   indicazioni   e
dichiarazioni:
      a) Selezione a cui si intende partecipare;
      b)  il  proprio  nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di
nascita, residenza;
      c)   il   possesso   del   titolo   di   studio  richiesto  con
specificazione  dell'anno  di  conseguimento, dell'Istituto da cui e'
stato rilasciato e del voto riportato;
      d) la cittadinanza posseduta;
      e)  il  Comune  di  iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione e cancellazione;
      f)  l'assenza  di  condanne penali o altre misure che escludano
dalla  nomina agli impieghi c/o la pubblica amministrazione, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia e l'assenza procedimenti penali
pendenti.  In  caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono
essere   specificate  tali  condanne  e  devono  essere  precisamente
indicati i carichi pendenti;
    g)  non  essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
o  licenziati  dall'impiego,  ovvero dichiarati decaduti dall'impiego
per  avere conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
      h) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
      i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soli
concorrenti di sesso maschile;
      j)    gli    eventuali    servizi   prestati   nella   pubblica
amministrazione,   con   l'indicazione   di  ciascun  periodo,  della
tipologia  del  rapporto di lavoro, della categoria posseduta e delle
mansioni svolte;
      k)  il  possesso,  alla  data di scadenza del bando, dei titoli
utili  per  l'eventuale  applicazione  del  diritto  di  preferenza a
parita' di punteggio, cosi' come indicati nell'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 487/1994 e nell'art. 12, comma 3 del
decreto  legislativo n. 468/1997. La mancata dichiarazione esclude il
candidato dal beneficio;
      l)  l'accettazione,  senza  alcuna riserva, dei termini e delle
condizioni prescritte nel bando di selezione;
      m)  l'eventuale  diritto  alla  riserva  di  cui all'art. 2 del
presente bando;
      n)  l'indirizzo  c/o  il quale dovranno essere inviate tutte le
comunicazioni  relative  alla  selezione  con l'impegno di comunicare
ogni variazione che dovesse successivamente intervenire;
      o)  la  scelta  della  lingua  straniera tra inglese o francese
oggetto della prova selettiva;
      p)   la   consapevolezza   delle   sanzioni   penali   previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
per  le  ipotesi  di falsita' in atti e di dichiarazioni mendaci, con
conseguente  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
    I  candidati  portatori  di  handicap  hanno  facolta',  ai sensi
dell'art. 20  della  legge  n. 104/1992  e  s.m.i., di indicare nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso,  l'ausilio,  necessario in
relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale necessita' di
tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  delle prove. Sono considerate
assolutamente   non   sanabili,   con  conseguente  esclusione  dalla
procedura  selettiva  le domande pervenute fuori termine; prive della
sottoscrizione;  da  cui  risulti che il candidato non e' in possesso
dei  requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego; prive anche di
una  soltanto  delle  dichiarazioni  sopra  elencate dal punto «a» al
punto  «1».  Qualora una o piu' delle dichiarazioni che devono essere
contenute  nella  domanda  a  pena  di  esclusione siano rese in modo
parziale,  il  candidato,  con  lettera  raccomandata  con  avviso di
ricevimento  o  telegramma,  viene  invitato  a  provvedere  al  loro
perfezionamento  o  alle necessarie integrazioni nel termine indicato
dall'Amministrazione.
    In  caso  di  mancata  integrazione nel termine prescritto, sara'
disposta  l'esclusione  dalla  procedura  selettiva.  Per  quanto non
previsto dal presente bando in materia di presentazione delle domande
e  ammissione od esclusione dal concorso, si fa rinvio alla normativa
vigente   e,  in  particolare,  ai  competenti  articoli del  vigente
Regolamento provinciale.
    La  firma  autografa  in  calce  alla  domanda  non  deve  essere
autenticata.   La   mancata   apposizione   della   firma   autografa
determinera' l'esclusione dalla procedura.
    Alla  domanda  deve  essere  allegata,  pena  l'esclusione  dalla
procedura,  fotocopia integrale di un documento di identita' in corso
di validita'.