Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. L'importo annuo netto per il 20071, della borsa di studio ammonta a: Euro 9.920,46 per i dottorandi residenti in Italia; Euro 10.561,54 per i dottorandi residenti all'estero; Euro 10.209,88 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie. Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei docenti. Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del dottorato. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.