Art. 10.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice.
    Qualora  l'avente  titolo  rinunci  alla borsa di studio subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da enti
esterni,  i  candidati  possono  scegliere  di  quale borsa fruire in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
    L'importo annuo netto per il 20071, della borsa di studio ammonta
a:
      Euro 9.920,46 per i dottorandi residenti in Italia;
      Euro 10.561,54 per i dottorandi residenti all'estero;
      Euro 10.209,88 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad
altre forme assicurative obbligatorie.
    Le   somme  vengono  erogate,  di  norma,  a  cadenza  bimestrale
anticipata,  salvo  recupero  di eventuale indebito per le ipotesi di
esclusione o sospensione del dottorando.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    La  borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di
permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei
docenti.
    Previo   mantenimento   dei   requisiti   di  merito,  la  durata
dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari all'intera durata del
dottorato.
    Le  sospensioni  della  frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.