Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita' di studio e di ricerca,
secondo  i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei docenti,
come specificato all'art. 3 del presente bando.
    I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresi'  l'obbligo  di  seguire  le attivita' di studio e di ricerca
fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore l'esclusione dalla Scuola di dottorato di ricerca.
    Le  borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento  di  una  specifica  attivita'  di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
    1  Alla  data  di  emanazione  del  presente  bando, la normativa
vigente  stabilisce  ex  art.  2,  comma 26 della legge n. 335/1995 e
successive  modifiche  e  integrazioni,  che la borsa di dottorato e'
assoggettabile  a contributo INPS, pari al 16% o 23,50%, di cui 1/3 a
carico  del  dottorando.      L'Universita' garantisce nel periodo di
frequenza  del  corso  la  copertura  assicurativa  per  infortuni  e
responsabilita'   civile,   limitatamente   alle   attivita'  che  si
riferiscono alla Scuola di dottorato di ricerca.
    Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  dottorato  di ricerca puo'
domandare  di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
della  Scuola,  in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, e
puo'  usufruire  della  borsa  di studio, ove ricorrano le condizioni
richieste.
    In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato  di  ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica  cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'  dovuta  la ripetizione degli importi corrisposti durante il corso
di dottorato.