Art. 12.

                      Conseguimento del titolo

    A  conclusione  del ciclo di dottorato, il dottorando sostiene un
esame  finale  davanti  ad una commissione giudicatrice, nominata dal
rettore  su  designazione del collegio dei docenti, in conformita' al
regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca.
    Il  dottorando  discute  la  tesi  nella lingua concordata con il
coordinatore.
    Il  collegio  dei  docenti  puo' autorizzare il dottorando che ne
faccia  richiesta  a  svolgere  l'esame  finale  in altra universita'
consorziata.
    Il  dottorando  che  abbia  sostenuto  l'esame  finale  con esito
positivo consegue il titolo di dottore di ricerca.
    Previa  sottoscrizione  di un'apposita convenzione, al dottorando
che abbia svolto presso un'universita' straniera un periodo di studio
e ricerca corrispondente ad almeno un anno accademico, sotto la guida
di  un  direttore  di tesi di tale sede, l'Universita' partner potra'
rilasciare  il titolo accademico che il proprio ordinamento didattico
considera equipollente a quello di dottore di ricerca.