Art. 2.

                          Riserve di posti

    Sono  previste  le  riserve  di  posti  indicate dall'art. 26 del
decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, come integrato dall'art.
11 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236.
    Le  riserve  di  posti  non  possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
    Qualora  tra  i  candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
diritto  a  differenti  riserve  di  posti, si terra' conto prima del
titolo  che  da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste  nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di   partecipazione  al  concorso,  pena  l'esclusione  dal  relativo
beneficio.
    I  posti  riservati  non  coperti  per mancanza di aventi titolo,
verranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano  superato le prove
d'esame secondo l'ordine della graduatoria.