Art. 5.

                             Commissione

    La   commissione   esaminatrice,   da   nominarsi con  successivo
provvedimento  sara'  costituita  in  conformita'  delle disposizioni
contenute  nell'art. 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' nell'art.
35,  comma  3,  lettera  e),  del  decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.