Art. 8.

                             Graduatoria

    Sotto  condizione  di  accertamento  del  possesso  dei requisiti
prescritti  per  l'ammissione,  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati  nella  graduatoria  finale di merito, formulata sulla base
del  punteggio finale riportato nelle prove d'esame, come specificato
all'art. 6, ultimo comma, e tenuto conto dei titoli che danno luogo a
riserva e/o a preferenza.
    La  graduatoria  di  merito e quella dei vincitori sono approvate
con  decreto  del  Direttore  generale delle procedure sanzionatorie,
degli  affari  generali,  del  personale  e  del  bilancio, che sara'
pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
    Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.