Art. 8. Graduatoria Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, formulata sulla base del punteggio finale riportato nelle prove d'esame, come specificato all'art. 6, ultimo comma, e tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate con decreto del Direttore generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio, che sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.