Art. 6.

Graduatoria finale e assegnazione borse di studio per la frequenza di
         cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224

    1.  I  candidati idonei sono ammessi a ciascun corso di dottorato
della  Scuola secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza
del numero dei posti messi a concorso.
    2.  Le  borse  di  studio  sono  assegnate  secondo  l'ordine  di
graduatoria  ai  candidati,  a prescindere dalla cittadinanza. Il 50%
delle  borse  di  studio  sono  riservate  a laureati che non abbiano
conseguito  la  laurea  presso  l'Universita' Ca' Foscari di Venezia.
Qualora   le   borse   riservate  non  siano  assegnate  ai  laureati
provenienti  da  altre  sedi,  si  potra' provvedere all'assegnazione
delle borse mediante lo scorrimento della graduatoria di idoneita'. A
parita'  di  merito  il  criterio  di  preferenza e' costituito dalla
condizione  economica del nucleo familiare del candidato, determinata
ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
    3.  L'importo  della borsa di studio per la frequenza al corso di
dottorato  di ricerca e' di Euro 10.561,54 annui e deve intendersi al
lordo  degli  oneri  previdenziali a carico del borsista. La suddetta
borsa  di  studio e' esente sia dal pagamento dell'imposta locale sui
redditi  (ILOR)  che  dall'imposta  sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).  La  durata  dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari
all'intera  durata  del  corso.  L'importo  della  borsa di studio e'
aumentato  per  l'eventuale  periodo  di  soggiorno  all'estero nella
misura del 50%.
    4. La borsa di studio e' corrisposta in sei rate bimestrali.
    5.  I  posti  non  coperti  da  borse sono assegnati ai candidati
idonei sino ad esaurimento.
    6. In caso di parita' sara' ammesso prioritariamente il candidato
con  disabilita'  pari  o  superiore al 66%, quindi il candidato piu'
giovane d'eta'.
    7.  In  corrispondenza  di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti candidati
secondo  l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu'  graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso di dottorato.
    8.  I candidati idonei che risultino, al momento dell'iscrizione,
titolari  di  assegno  di  ricerca,  di  durata  almeno  annuale  (la
titolarita'  dell'assegno  di  ricerca  deve  coincidere  con  l'anno
accademico  del  corso  di  dottorato),  possono  essere  ammessi  in
soprannumero   e   senza  diritto  alla  borsa  di  studio,  sino  ad
esaurimento dei posti sostenibili previsti per il dottorato.
    9.  I  candidati  in  possesso  di cittadinanza diversa da quella
italiana  partecipano  al  concorso  a  parita'  di  condizione con i
cittadini  italiani  e  possono  essere ammessi anche in soprannumero
sino  ad esaurimento dei posti sostenibili previsti per il dottorato,
previa verifica del requisito di idoneita'.