Art. 7.

        Borse di studio regionali per il diritto allo studio

    1. Gli studenti ammessi al corso di dottorato che non beneficiano
della  borsa  di  studio di frequenza di cui al precedente articolo e
che   siano  in  possesso  dei  requisiti  relativi  alla  condizione
economica  determinata  ai  sensi  della  normativa  vigente, possono
concorrere  all'attribuzione  di  borse  di  studio  ai  sensi  delle
disposizioni  previste  dal  «Bando  per le borse di studio regionali
2007/2008», in corso di emanazione.
    2.  I  candidati  in  possesso  di cittadinanza diversa da quella
italiana    ammessi    in   soprannumero   non   possono   concorrere
all'attribuzione della borsa di studio di cui al comma precedente.