Art. 7. Borse di studio regionali per il diritto allo studio 1. Gli studenti ammessi al corso di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di frequenza di cui al precedente articolo e che siano in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica determinata ai sensi della normativa vigente, possono concorrere all'attribuzione di borse di studio ai sensi delle disposizioni previste dal «Bando per le borse di studio regionali 2007/2008», in corso di emanazione. 2. I candidati in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana ammessi in soprannumero non possono concorrere all'attribuzione della borsa di studio di cui al comma precedente.