Art. 11. Accertamenti psico-fisici 1. I candidati idonei alle prove di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento agli accertamenti psico-fisici, disciplinati da apposite norme tecniche, da parte della commissione tecnica (collegio medico) prevista dal precedente art. 8, comma 4, al fine di accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita' di Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche emanate il 5 dicembre 2005 dalla Direzione Generale della Sanita' Militare, per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare nonche' per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, in applicazione del decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche' dei seguenti requisiti specifici: a) statura non inferiore a: - cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile; - cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile; b) un esame oculistico che prevede acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motalita' oculare normale; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; c) Esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. All'atto della presentazione, i candidati dovranno: - esibire referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro i sei mesi antecedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari; - presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; - presentare certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, attestante la recente effettuazione (da non oltre due mesi) dell'accertamento per markers dell'epatite B e C. 2. Saranno giudicati non idonei gli aspiranti risultati affetti da: - infermita' ed imperfezioni ritenute causa di non idoneita' al servizio militare ai sensi della normativa vigente o che prevedono l'attribuzione di un «coefficiente» uguale o superiore a 2 per l'aspetto psico (PS) e 3 per tutti gli altri coefficienti, fermi restando i requisiti stabiliti nel bando; - imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in materia di inabilita' al servizio militare; - disturbi della parola, anche se in forma lieve (dislalia-disartria); - stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da confermarsi presso struttura ospedaliera militare competente per territorio. Sono, altresi', motivo di non idoneita' le: - alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, quando per sede, dimensioni o natura compromettono il decoro della persona e dell'uniforme stessa; - imperfezioni ed infermita' non contemplate nei precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio quale Maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. 3. I candidati saranno sottoposti alle seguenti visite ed accertamenti: - radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o imperfezioni); - cardiologico con E.C.G.; - odontostomatologico; - ortopedico; - oculistico; - otorinolaringoiatrico; - psichiatrico; - analisi del sangue; - analisi completa delle urine. Le concorrenti inoltre saranno sottoposte ad accertamento ginecologico. 4. In caso di positivita' del test di gravidanza, il Collegio medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, secondo quanto sancito dall'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. A mente del comma 3. dello stesso articolo le concorrenti, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, di cui al successivo art. 16 comma 7, dovranno essere risultate idonee in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti, pena l'immediata esclusione, comprese le concorrenti nei confronti delle quali sia rilevato il richiamato impedimento temporaneo all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 5. Per il concorrente in servizio permanente nell'Arma, l'accertamento e' limitato alla verifica dell'assenza di infermita' invalidanti in atto. 6. La stessa Commissione tecnica, seduta stante, laddove non riscontri impedimento all'accertamento psico-fisici di cui al precedente comma 4, comunichera' per iscritto ai candidati l'esito della visita medica con giudizio di «idoneita» o di «non idoneita», in quest'ultimo caso indicando la relativa diagnosi. Tale giudizio e' definitivo. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio. 7. I concorrenti giudicati «non idonei» in sede di visita medica non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.