Art. 13. Accertamenti psico-fisici di controllo ed attitudinali 1. I concorrenti idonei alla prova scritta di cui al precedente art. 12 saranno convocati a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per sostenere accertamenti: - psico-fisici di controllo, eseguiti dalla Commissione di cui all'articolo 8, comma 4, per la conferma del possesso dell'idoneita' psico-fisica gia' accertata con le modalita' e secondo le direttive di cui al precedente art. 11. La conferma dell'idoneita' sanitaria verra' eseguita in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti che risulteranno non idonei al termine degli accertamenti non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali; - attitudinali di idoneita' al servizio quale Maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, disciplinato da apposite norme tecniche. La commissione tecnica attitudinale, prevista dal precedente art. 8, comma 5, esprime un giudizio di «idoneita» o di «non idoneita» che e' definitivo e verra' comunicato ai candidati seduta stante. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio. 2. Ai concorrenti giudicati «idonei» all'accertamento attitudinale, saranno comunicati - contestualmente all'esito dell'accertamento - le modalita' e la data di presentazione per sostenere la prova orale, qualora non diversamente disposto con preavviso agli interessati. I concorrenti «non idonei», non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.