Art. 13.

       Accertamenti psico-fisici di controllo ed attitudinali

    1.  I  concorrenti idonei alla prova scritta di cui al precedente
art. 12  saranno convocati a cura del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento  del  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri per
sostenere accertamenti:
      -  psico-fisici di controllo, eseguiti dalla Commissione di cui
all'articolo  8, comma 4, per la conferma del possesso dell'idoneita'
psico-fisica  gia'  accertata con le modalita' e secondo le direttive
di  cui  al  precedente art. 11. La conferma dell'idoneita' sanitaria
verra'  eseguita  in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della  visita.  I  concorrenti che risulteranno non idonei al termine
degli accertamenti non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove
concorsuali;
      -  attitudinali  di idoneita' al servizio quale Maresciallo del
ruolo  ispettori  dell'Arma dei Carabinieri, disciplinato da apposite
norme  tecniche.  La  commissione  tecnica attitudinale, prevista dal
precedente  art. 8,  comma  5, esprime un giudizio di «idoneita» o di
«non  idoneita»  che  e'  definitivo e verra' comunicato ai candidati
seduta  stante. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di
punteggio.
    2.    Ai    concorrenti   giudicati   «idonei»   all'accertamento
attitudinale,   saranno   comunicati   -   contestualmente  all'esito
dell'accertamento  -  le  modalita'  e  la  data di presentazione per
sostenere  la  prova  orale,  qualora  non  diversamente disposto con
preavviso  agli  interessati. I concorrenti «non idonei», non saranno
ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.