Art. 15.

                     Esame facoltativo di lingue

    1.   I   concorrenti  che  l'abbiano  chiesto  nella  domanda  di
ammissione  al  concorso,  sempreche'  abbiano  riportato l'idoneita'
nella precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua,
prescelta  tra  le  seguenti  (non  piu'  di due): inglese, francese,
tedesca,   spagnola,  albanese,  turca,  araba,  russa  e  cinese  (i
concorrenti  di  cui  alla  riserva  del precedente art. 1, 2° comma,
lettera  a.  non  potranno  scegliere  l'esame  facoltativo in lingua
tedesca).   A   tal   fine  l'insegnante  di  italiano  membro  della
commissione   di   cui   all'art. 8,   comma   2,   sara'  sostituito
dall'insegnante  della  lingua estera oggetto dell'esame, in possesso
del  prescritto  titolo  accademico  o,  in mancanza, da un ufficiale
qualificato  conoscitore  della  lingua stessa, con provvedimento del
Direttore  Generale della Direzione Generale del Personale Militare o
da autorita' da lui delegata.
    2. L'esame facoltativo di lingue consistera' in una prova scritta
nella lingua prescelta il cui superamento permettera' di sostenere la
successiva  prova  orale, secondo i programmi stabiliti nell'allegato
3.
    3.  La  commissione, in caso di superamento di entrambe le prove,
attribuira'  un  punteggio incrementale determinato in funzione della
media  aritmetica  della  votazione  delle citate prove. Pertanto, il
concorrente che avra' riportato in ciascuna prova un punteggio finale
compreso  tra diciotto e trenta trentesimi conseguira', ai fini della
formazione   della   graduatoria   finale   di  merito,  le  seguenti
maggiorazioni:
      a. per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola:
        - da 18,00 a 21,00/30: 0,20/30;
        - da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30;
        - da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30;
        - da 26,01 a 28,00/30: 1,00/30;
        - da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30.
      b. per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese:
        - da 18,00 a 21,00/30: 0,50/30;
        - da 21,01 a 24,00/30: 1,50/30;
        - da 24,01 a 26,00/30: 2,50/30;
        - da 26,01 a 28,00/30: 4,00/30;
        - da 28,01 a 30,00/30: 5,00/30.
    4.   L'incremento   per   due   lingue   non   potra'   superare,
cumulativamente, il punteggio di 6,5/30.