Art. 17. Posizione amministrativa 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove/accertamenti previsti dal presente decreto, di cui al precedente art. 1, comma 3, sono a carico dei candidati. 2. I concorrenti in servizio militare (compresi quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri) dovranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove/accertamenti d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.