Art. 17.

                      Posizione amministrativa

    1.   Le   spese   per   i   viaggi   da   e  per  le  sedi  delle
prove/accertamenti   previsti   dal   presente  decreto,  di  cui  al
precedente art. 1, comma 3, sono a carico dei candidati.
    2.   I   concorrenti   in   servizio  militare  (compresi  quelli
appartenenti    all'Arma    dei    Carabinieri)    dovranno   fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove/accertamenti,  nonche'  al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento  delle  sedi  ove  si svolgeranno dette prove e per il
rientro  nelle  sedi di servizio. Qualora il concorrente non sostenga
le prove/accertamenti d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta'
o   venga  espulso  dalle  stesse,  la  licenza  straordinaria  sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.