Art. 20. Ammissione al corso e posizione 1. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi marescialli nell'ordine della graduatoria stessa, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 1, 2° comma. 2. Gli ammessi al corso, se provenienti: a. dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b. dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; c. dagli allievi ufficiali in ferma prefissata ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; d. dagli ufficiali in ferma prefissata accedono al corso con il grado di Carabiniere previa rinuncia al grado; e. dai militari dell'Arma in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze Armate o dai civili anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia accedono al corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma. 3. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. A decorrere da tale data lo stesso personale assumera' la veste di frequentatore. 4. I frequentatori del 13° corso biennale allievi marescialli saranno iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al corso per il conseguimento della Laurea in «Operatore della sicurezza sociale», che verra' rilasciata dalla Facolta' di Scienze Politiche dell'Universita' degli Studi di Firenze. I suddetti frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione presso il citato Ateneo, pena l'esclusione dal concorso con le modalita' indicate dal precedente art. 7 (regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, art. 142). L'esclusione comportera' la sostituizione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.