Art. 20.

                   Ammissione al corso e posizione

    1.  I  concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito
saranno  ammessi  al  corso  allievi  marescialli  nell'ordine  della
graduatoria  stessa,  nel  limite  dei posti messi a concorso, tenuto
conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 1, 2° comma.
    2. Gli ammessi al corso, se provenienti:
      a.  dal  ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e
carabinieri conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
      b.   dagli  allievi  carabinieri  conseguono  la  promozione  a
Carabiniere   nei   termini  previsti  per  gli  arruolati  volontari
nell'Arma;
      c.  dagli  allievi  ufficiali  in ferma prefissata ottengono la
commutazione  della  ferma  gia'  contratta in ferma quadriennale con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;
      d. dagli ufficiali in ferma prefissata accedono al corso con il
grado di Carabiniere previa rinuncia al grado;
      e.  dai militari dell'Arma in congedo, dai militari in servizio
oppure  in  congedo  di  altre  Forze  Armate  o  dai civili anche se
appartenenti  ad  altre  Forze  di  Polizia  accedono al corso previa
rinuncia  al  grado  e  alla qualifica rivestiti, assumendo quella di
allievo  carabiniere  e  sono promossi con le modalita' e nei termini
prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.
    3.  Il  predetto  personale  sara'  assunto in forza dalla Scuola
Marescialli  e Brigadieri dalla data che verra' stabilita dal Comando
Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri.  A  decorrere  da tale data lo
stesso personale assumera' la veste di frequentatore.
    4.  I  frequentatori  del  13° corso biennale allievi marescialli
saranno  iscritti,  a cura e spese dell'amministrazione, al corso per
il conseguimento della Laurea in «Operatore della sicurezza sociale»,
che   verra'   rilasciata   dalla   Facolta'   di  Scienze  Politiche
dell'Universita'  degli  Studi  di Firenze. I suddetti frequentatori,
pertanto,  non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con  l'iscrizione  presso  il  citato  Ateneo,  pena l'esclusione dal
concorso  con  le  modalita'  indicate  dal  precedente art. 7 (regio
decreto  31 agosto  1933 n. 1592, art. 142). L'esclusione comportera'
la   sostituizione   con   altri   candidati  idonei,  in  ordine  di
graduatoria.