Art. 21. Presentazione al corso Il 13° corso biennale, della durata di due anni accademici, avra' inizio entro la fine del 2008 presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri in Velletri (Roma) e si svolgera' secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e le norme contenute nel Regolamento interno per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri. Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati Marescialli e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti. 2. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i concorrenti a decorrere dal 10° giorno antecedente alla data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento, ivi compresa la visita medica per accertare se, in relazione al disposto di cui al terzo comma dell'art. 2, siano ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio nell'Arma. I provvedimenti di non idoneita', o temporanea inidoneita' che non si risolva entro 10 giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso, con le modalita' di cui al precedente art. 7 e la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria. 3. Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della visita medica di cui al precedente comma 2, il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, saranno escluse dal concorso con le modalita' indicate al precedente art. 7 e sostituite con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria. 4. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti dalla Direzione Generale per il Personale Militare, o autorita' delegata, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, fissata dallo stesso articolo. La Direzione Generale per il Personale Militare, o autorita' delegata, potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite competente Comando dell'Arma territoriale o di appartenenza per i militari in servizio nell'Arma - a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata. 5. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile.