Art. 21.

                       Presentazione al corso

    Il 13° corso biennale, della durata di due anni accademici, avra'
inizio  entro  la  fine  del  2008  presso  il  1° Reggimento Allievi
Marescialli  e Brigadieri in Velletri (Roma) e si svolgera' secondo i
programmi  stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e
le   norme   contenute   nel   Regolamento   interno  per  la  Scuola
Sottufficiali  dei  Carabinieri.  Al  termine  del  corso gli allievi
giudicati  idonei saranno nominati Marescialli e destinati secondo le
modalita' all'epoca vigenti.
    2.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di convocare i concorrenti a
decorrere  dal  10° giorno antecedente alla data di inizio del corso,
al  fine  di  espletare  le  operazioni inerenti al reclutamento, ivi
compresa  la visita medica per accertare se, in relazione al disposto
di  cui  al  terzo  comma  dell'art. 2,  siano ancora in possesso dei
prescritti  requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie
o  malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro
Nazionale  di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma
dei  Carabinieri per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio
nell'Arma. I provvedimenti di non idoneita', o temporanea inidoneita'
che  non  si  risolva  entro  10  giorni  dalla  data  fissata per la
presentazione,   comporteranno  l'esclusione  dal  concorso,  con  le
modalita'  di  cui  al  precedente art. 7 e la sostituzione con altri
candidati idonei, in ordine di graduatoria.
    3. Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della
visita medica di cui al precedente comma 2, il temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, saranno escluse
dal  concorso  con  le  modalita'  indicate  al  precedente  art. 7 e
sostituite con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
    4.  I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
nel  termine  fissato  saranno  considerati rinunciatari e sostituiti
dalla  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare, o autorita'
delegata,  entro  i  primi venti giorni di corso, con altri candidati
idonei  in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti
di cui al precedente art. 1, comma 2, fissata dallo stesso articolo.
    La  Direzione  Generale  per  il  Personale Militare, o autorita'
delegata,   potra',   comunque,   autorizzare  gli  aspiranti  -  per
comprovati  gravi  motivi,  da preavvisare tramite competente Comando
dell'Arma  territoriale  o di appartenenza per i militari in servizio
nell'Arma  -  a  differire  la presentazione fino al 10° giorno dalla
data fissata.
    5.  La  rinuncia  all'incorporamento  o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.