Art. 3.

                      Domanda di partecipazione

    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
      -  redatta sull'apposito modello, come il facsimile in allegato
1,   disponibile  presso  le  Stazioni  Carabinieri  e,  per  i  soli
appartenenti all'Arma, presso i rispettivi Comandi;
      -   firmata   per   esteso  dal  concorrente.  La  mancanza  di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso;
      - presentata entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal
giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana presso:
       -   il  Reparto  di  appartenenza,  dai  militari  in servizio
nell'Arma dei Carabinieri;
      -  un Comando Stazione Carabinieri dai rimanenti concorrenti.
    Dell'avvenuta  presentazione della domanda fara' fede la ricevuta
rilasciata dal Comando del Reparto cui viene presentata.
    2.  Se  il  concorrente  si  trova all'estero potra' compilare la
domanda  su  modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati
di  cui  al  facsimile  in  allegato  1  e  presentarla all'autorita'
diplomatica o consolare, o inviarla direttamente al «Comando Generale
dell'Arma   dei   Carabinieri  -  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  - Ufficio Reclutamento e Concorsi - viale Tor di Quinto
n. 119,  00191 Roma» che, comunque, non risponde di eventuale mancata
ricezione  dovuta a disguidi postali, ad altre cause non imputabili a
propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
    3. I militari in servizio, impiegati all'estero, in localita' ove
non  vi  siano  le  predette autorita', potranno presentare, entro il
medesimo   termine,  la  domanda  al  Comando  di  appartenenza,  che
provvedera'  a  trasmetterla  immediatamente al predetto Centro, dopo
avervi  apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per
la  data  di  presentazione  fara'  fede  la  data  di  assunzione  a
protocollo  della  domanda  da parte dell'Autorita/Comando ricevente.
Eventuali  comunicazioni  personali ai concorrenti all'estero saranno
inoltrate tramite competente autorita' diplomatica o consolare o, per
i  militari  inquadrati  in  unita'  organiche,  tramite  Comando  di
appartenenza;    pertanto    gli    interessati   dovranno   rendersi
all'occorrenza reperibili dalla predetta autorita'.
    4.  Non  saranno  prese in considerazione le domande presentate o
inviate oltre il termine di cui al precedente comma 2.