Art. 5. Comunicazioni agli aspiranti 1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova, nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta. 3. In nessun caso l'amministrazione si assume responsabilita' circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o altre comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.