Art. 5.

                    Comunicazioni agli aspiranti

    1.  Resta  a  carico  di  ogni  candidato  l'onere  di verificare
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento
della prova, nella Gazzetta Ufficiale.
    2.   Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
    3.  In  nessun  caso  l'amministrazione si assume responsabilita'
circa  possibili  disguidi  postali  derivanti  da  errate, mancate o
tardive   segnalazioni   di  variazione  di  recapito,  da  ritardata
ricezione  da  parte  dei candidati di avvisi di convocazione o altre
comunicazioni  o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.