Art. 7. Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti. 2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o piu' requisiti prescritti, sono esclusi dal concorso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata.