Art. 8. Commissioni 1. Con successivi provvedimenti del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o da autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni: a. Commissione esaminatrice per la valutazione della prova preliminare, per la prova scritta di cultura generale, per le prove orali, per le prove facoltative di lingua estera e per la formazione della graduatoria; b. Commissione tecnica per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c. Commissione tecnica per gli accertamenti psico-fisici; d. Commissione tecnica per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. Le commissioni tecniche di cui alle precedente lettere b., c. e d. sono previste dall'art. 17 del decreto legislativo 198/1995, come risulta sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente; - un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, membro; - un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; - un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto al voto. La commissione potra' essere integrata da un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, fermo restando che il segretario aggiunto puo' rivestire il grado di Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, nominate con provvedimento del Direttore Generale del Personale Militare o persona da lui delegata. La commissione, inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella scritta puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale di sorveglianza, nominato su disposizione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 3. La Commissione tecnica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - due ispettori dell'Arma dei Carabinieri, membri; - due appuntati/carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Il predetto personale, ad eccezione del Presidente, sara' nominato tra coloro che sono in possesso della qualifica di «istruttore militare di educazione fisica». Detta Commissione si avvarra' dell'assistenza di personale medico. 4. La Commissione tecnica (collegio medico) del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: - due ufficiale superiori medici dell'Arma dei carabinieri, il piu' elevato in grado o, a parita' di grado, il piu' anziano, con funzioni di presidente; - un ufficiale medico inferiore dell'Arma dei Carabinieri, con funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' di personale militare infermieristico e tecnico e sara' coadiuvata da medici specialisti convenzionati. 5. La Commissione tecnica del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore al tenente colonnello, presidente; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di «perito selettore attitudinale», membro; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico specialistico di personale del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.