IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,   con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  Statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,  relativo  alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
    Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata ed
integrata  dalla  legge  11 febbraio  2005,  n. 15, concernente nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 604, recante
norme regolamentari in materia di accesso ai documenti amministrativi
relativamente al Ministero degli affari esteri;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184,  concernente  il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documento amministrativi;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali  cui  sono  tenuti i «funzionari tecnici aggiunti per i
servizi   di   informatica,   telecomunicazioni  e  cifra»  dell'area
funzionale  C,  posizione economica C1, in quanto le funzioni proprie
dei  suddetti  funzionari  aggiunti  esigono  il  pieno  possesso del
requisito  della vista, per prestare servizio sia nella sede centrale
che nelle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme  sull'accesso di cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  l'art. 1,  comma  1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente  del  Consiglio  n. 174/1994,  ai sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli  del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede  in  applicazione  dell'art. 16  della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei  disabili  ed in particolare l'art. 3, concernente la
quota  d'obbligo  occupazionale  a  favore  delle  suddette categorie
protette;
    Atteso  che  nell'organico  di questa Amministrazione la predetta
quota d'obbligo risulta gia' coperta;
    Vista  la  legge  28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270,  recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
    Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento  della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in
particolare  laddove  si  stabilisce  che  «alle procedure relative a
qualifiche  e  profili professionali per i quali e' richiesto il solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della  nuova  laurea  (L)»  di  cui al succitato decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   contenente   il   testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche, ed in particolare gli articoli 1, 35, 36,
37, 38 e 57;
    Assolti  gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in    materia    di   mobilita'   del   personale   delle   pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il  regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21
e   dell'art. 181,   comma   1,  lettera  a)  del  succitato  decreto
legislativo;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio
1995;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
1998-2001;
    Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
2002-2005  e  biennio  economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno
2003;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  ed  in particolare
l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 1 marzo
2004,  n. 89,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile
2004,  concernente  la rideterminazione delle dotazioni organiche del
Ministero degli affari esteri;
    Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   15 maggio   2005,   n. 80,   recante
disposizioni  urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo
economico,  sociale e territoriale, ed in particolare l'art. 1, comma
5,  con il quale e' stato istituito presso il Ministero dell'economia
e  delle  finanze  un fondo con relativa dotazione per gli anni 2006,
2007  e 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema di
informazione visti;
    Atteso   che   tra   le  esigenze  di  cui  sopra  e'  ricompresa
l'assunzione  presso il Ministero degli affari esteri di venti unita'
di  personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo
professionale  di  «funzionario  tecnico  aggiunto  per  i servizi di
informatica,  telecomunicazioni  e  cifra»,  e  che,  ai  sensi della
relazione  tecnica  della Ragioneria generale dello Stato, i relativi
oneri graveranno sul fondo sopra citato;
    Vista  la  legge  27 dicembre 2006, n. 296, recante «disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 9 febbraio 2007,
registro  n. 2,  foglio n. 21, con il quale il Ministero degli affari
esteri  e'  stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento
per  la  copertura  di venti posti nell'aerea funzionale C, posizione
economica  C1,  nel  profilo  professionale  di  «funzionario tecnico
aggiunto  per  i  servizi  di informatica, telecomunicazioni e cifra»
degli  Uffici  centrali  del  Ministero  degli  affari esteri e delle
Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso pubblico per esami a venti posti di
«funzionario   tecnico   aggiunto   per  i  servizi  di  informatica,
telecomunicazioni   e   cifra»   dell'area  funzionale  C,  posizione
economica  C1  del  Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle
disponibilita'  risultanti  complessivamente nella predetta posizione
economica C1.
    2.  A  norma  dell'art. 167  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso
e'  riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a
tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici
consolari  e  gli  Istituti  italiani  di  cultura all'estero, ove in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
    3.  A  norma  dell'art. 18,  comma  6,  del  decreto  legislativo
8 maggio  2001,  n. 215, cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1,
lettera  c),  del  decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30%
dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o
in  ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate,
congedati  senza  demerito  anche  al  termine o durante le eventuali
rafferme  contratte  nonche'  agli  ufficiali di complemento in ferma
biennale  e  agli  ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove in possesso dei requisiti
previsti dal bando.
    4.  Coloro  che intendono avvalersi di una delle suddette riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
    5.   I   posti  riservati,  se  non  utilizzati  a  favore  delle
sopraindicate  categorie  di  riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.